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Proporre un'idea inventiva

A seguito delle modifiche al Codice della proprietà industriale, intervenute con la L. n. 102/2023, è stato abolito il principio di titolarità individuale (c.d. professor’s privilege), che attribuiva esclusivamente all’inventore i diritti derivanti dall’invenzione brevettabile e la possibilità di depositare la domanda in via autonoma, previa informativa all’amministrazione di appartenenza.

Con la nuova riforma, la riscrittura dell’art. 65 C.P.I. ha sancito la titolarità istituzionale di tali diritti ed un obbligo, in capo all’inventore, di comunicare l’idea inventiva alla struttura di appartenenza che, nel termine di sei mesi dalla ricezione della stessa, è tenuta a depositare la domanda di brevetto o informare il medesimo sull’assenza di interesse a procedervi.

Qualora l’Ente non provveda nei termini previsti per inerzia o assenza di interesse, l’inventore potrà procedere autonomamente al deposito della domanda di brevetto a proprio nome.

 L’inventore, che si sia reso artefice di un trovato tecnologico, è tenuto a presentare la Richiesta di brevettazione, mediante la compilazione dell’apposito modello (c.d. Disclosure Form).

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