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Benefici studenti con disabilità

A tutti gli studenti con invalidità non inferiore al 66% o handicap (art. 2 della Legge 30 marzo 1971 n.118 s.m.i. e art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), che risulteranno idonei in graduatoria, sarà assegnata la borsa di studio.

La durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale biennale e di tredici o di quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico la cui durata è di cinque o sei anni.

Se iscritti al primo anno, non si applica la condizione del raggiungimento di un numero minimo di crediti da acquisire per percepire la seconda rata della borsa, salvo la rinuncia agli studi nello stesso anno accademico.

Se iscritti ad anni successivi al primo, si applicano i requisiti di merito indicati nella tabella n. 6 del Bando annuale per il diritto allo studio.

Agli studenti con disabilità si applica il criterio della precedenza nell’assegnazione dei posti alloggio.

Ulteriori aspetti sono indicati nel bando annuale per il Diritto allo Studio Universitario.