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Periodi all'estero

Periodi di formazione all'estero

I Dottorandi possono svolgere parte della propria attività formativa e di ricerca presso altre Università, Istituti, Laboratori di ricerca o Centri di alta qualificazione professionale, italiani o stranieri. Per periodi di formazione all’estero singolarmente non superiori a sei mesi è sufficiente l’autorizzazione del Coordinatore del Corso di Dottorato, mentre per periodi di durata superiore è necessaria l’autorizzazione del Collegio dei Docenti. Per i periodi di permanenza all’estero autorizzati la borsa di studio è incrementata del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, se previsto dal bando di ammissione. 

Tale periodo può essere esteso fino a un massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri. Non è previsto l’incremento della borsa per frazioni di mesi e, per poter beneficiare di tale maggiorazione, il Dottorando deve svolgere un periodo all’estero non inferiore ad un mese.

L’erogazione dell’incremento della borsa per la permanenza all’estero avviene previa autorizzazione del Coordinatore o del Collegio dei Docenti. Qualora il finanziamento delle borse provenga da convenzioni o accordi con altri enti, l’incremento della borsa per la permanenza all’estero sarà effettuato dietro presentazione di un’attestazione del responsabile della sede ospitante, con l’indicazione del periodo effettivamente svolto presso l’Ente stesso.

Lo svolgimento del periodo estero è consentito, previa autorizzazione, a tutti i dottorandi con o senza borsa, che per poter beneficiare della maggiorazione del 50% devono farne richiesta al Coordinatore del Corso di dottorato. L’autorizzazione del Coordinatore (per i periodi fino a sei mesi) o del Collegio dei Docenti (per i periodi superiori a sei mesi) è inviata attraverso il protocollo informatico del Dipartimento, sede amministrativa del Corso di dottorato almeno 30 giorni prima della partenza unitamente alla lettera dell’ente estero di invito o di accettazione ad ospitare, contenente l’indicazione esatta del periodo da svolgere all’estero e della sede (dal GG/MM/AAAA al GG/MM/AAAA).

Per lo svolgimento del periodo all’estero è necessario effettuare un accordo di cooperazione con l’ente ospitante, secondo il format pubblicato sotto. L’autorizzazione, l’invito o l’accettazione e l’accordo di cooperazione devono essere coerenti e quindi devono contenere le stesse date di inizio e fine attività all’estero. I dottorandi, entro 15 giorni dal rientro in sede, dovranno inviare per email ([email protected]) l’accordo di cooperazione comprensivo di tutte le firme richieste nello stesso e l’attestazione firmata dell’ente ospitante (su carta intestata) di pieno svolgimento delle attività con l’indicazione esatta delle date di inizio e fine attività coerentemente con quanto previsto nell’autorizzazione del Coordinatore o del Collegio.