Dottorato di ricerca
I Dottorandi iscritti al secondo e terzo anno sono tenuti a formalizzare l’iscrizione e a versare i relativi contributi universitari secondo quanto indicato dal Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca, come segue:
- entro il 30 novembre di ogni anno sarà necessario provvedere al pagamento della prima rata, pari, per tutti i dottorandi che non siano esonerati, ad € 411,29, composta dal COA (euro 265,29), dall’imposta di bollo virtuale (euro 16,00) e della tassa regionale per il diritto allo studio nell’importo minimo (€ 130,00).
I dottorandi che intendano fruire di riduzioni di tasse con effetto solo sulla seconda rata, attraverso la piattaforma ESSE3, dovranno autorizzare l’Ateneo in via esclusiva ad acquisire l’ISEE direttamente dalla Banca Dati INPS, attivando l’apposita casella di spunta, in fase di immatricolazione o iscrizione on line. I dottorandi che non attivano la suddetta funzione, saranno collocati automaticamente in massima fascia.
I dottorandi sono tenuti a verificare sulla piattaforma ESSE3:
- che l’attestazione ISEE riporti la seguente dicitura: “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” specificatamente a favore del Codice Fiscale degli interessati
- che la medesima abbia lo stato di “CONFORME”.
- entro il 30 giugno di ogni anno sarà necessario provvedere al pagamento della seconda rata, calcolata secondo classi di valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) secondo quanto rappresentato all’art. 4 co. 1 Tabella B, del Regolamento di Ateneo per la contribuzione studentesca.
In caso di mancata autorizzazione a tenere conto dell’ISEE, la seconda rata sarà calcolata nella misura massima.
Il piano delle attività didattiche per l'a.a. 2025/2026 sarà pubblicato appena disponibile
Periodi di attività obbligatori in Impresa
I dottorandi beneficiari di borse di studio cofinanziate*, ad eccezione delle borse nell’ambito del PNRR generiche**, devono svolgere entro la fine del percorso di dottorato, il periodo obbligatorio di studio e ricerca in impresa (minimo 6 mesi e massimo 12 mesi), secondo quanto previsto nel Bando di concorso.
Lo svolgimento del periodo in impresa (l’impresa è indicata dal Coordinatore nella piattaforma di rendicontazione ministeriale) deve essere autorizzato dal Coordinatore del Corso di dottorato.
L’autorizzazione, secondo il modello “Autorizzazione periodo Impresa”, deve essere inviata su richiesta dello stesso Coordinatore attraverso il protocollo informatico del Dipartimento sede amministrativa del Corso di dottorato al Settore Alta formazione alla Ricerca unitamente all’accordo di cooperazione sottoscritto dalle parti.
IMPRESA-Accordo di cooperazione XXXVIII ciclo - DD.MM. 351-352
IMPRESA-Accordo di cooperazione XXXIX ciclo - DD.MM. 117-118
Format Accordo PNRR a progetto
Il dottorando, al termine del periodo in impresa dovrà inviare entro 15 giorni dal rientro in sede per email ([email protected]) l’attestazione firmata rilasciata dall’impresa (su carta intestata) di pieno svolgimento delle attività con l’indicazione esatta delle date di inizio e fine attività coerentemente con quanto previsto nell’autorizzazione del Coordinatore.
* D.M. 351/2021, D.M. 352/2021, D.M. 117/2022, D.M. 118/2022, D.M. 629/2024 e D.M. 630/2024
** PNNR a progetto di ricerca
I Dottorandi possono svolgere parte della propria attività formativa e di ricerca presso altre Università, Istituti, Laboratori di ricerca o Centri di alta qualificazione professionale, italiani o stranieri. Per periodi di formazione all’estero singolarmente non superiori a sei mesi è sufficiente l’autorizzazione del Coordinatore del Corso di Dottorato, mentre per periodi di durata superiore è necessaria l’autorizzazione del Collegio dei Docenti. Per i periodi di permanenza all’estero autorizzati la borsa di studio è incrementata del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, se previsto dal bando di ammissione.
Tale periodo può essere esteso fino a un massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri. Non è previsto l’incremento della borsa per frazioni di mesi e, per poter beneficiare di tale maggiorazione, il Dottorando deve svolgere un periodo all’estero non inferiore ad un mese.
L’erogazione dell’incremento della borsa per la permanenza all’estero avviene previa autorizzazione del Coordinatore o del Collegio dei Docenti. Qualora il finanziamento delle borse provenga da convenzioni o accordi con altri enti, l’incremento della borsa per la permanenza all’estero sarà effettuato dietro presentazione di un’attestazione del responsabile della sede ospitante, con l’indicazione del periodo effettivamente svolto presso l’Ente stesso.
Lo svolgimento del periodo estero è consentito, previa autorizzazione, a tutti i dottorandi con o senza borsa, che per poter beneficiare della maggiorazione del 50% devono farne richiesta al Coordinatore del Corso di dottorato. L’autorizzazione del Coordinatore (per i periodi fino a sei mesi) o del Collegio dei Docenti (per i periodi superiori a sei mesi) è inviata attraverso il protocollo informatico del Dipartimento, sede amministrativa del Corso di dottorato almeno 30 giorni prima della partenza unitamente alla lettera dell’ente estero di invito o di accettazione ad ospitare, contenente l’indicazione esatta del periodo da svolgere all’estero e della sede (dal GG/MM/AAAA al GG/MM/AAAA).
Per lo svolgimento del periodo all’estero è necessario effettuare un accordo di cooperazione con l’ente ospitante, secondo il format pubblicato sotto. L’autorizzazione, l’invito o l’accettazione e l’accordo di cooperazione devono essere coerenti e quindi devono contenere le stesse date di inizio e fine attività all’estero. I dottorandi, entro 15 giorni dal rientro in sede, dovranno inviare per email ([email protected]) l’accordo di cooperazione comprensivo di tutte le firme richieste nello stesso e l’attestazione firmata dell’ente ospitante (su carta intestata) di pieno svolgimento delle attività con l’indicazione esatta delle date di inizio e fine attività coerentemente con quanto previsto nell’autorizzazione del Coordinatore o del Collegio.
LINEE GUIDA PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI DI CO-TUTELA DI TESI DI DOTTORATO DI RICERCA
Cos'è una co-tutela
La co-tutela di tesi è uno strumento che nasce per favorire e potenziare il percorso formativo del dottorato di ricerca, offrendo ai dottorandi l’opportunità di studio e di crescita culturale e professionale in tutto il mondo.
Consente ai dottorandi di effettuare la preparazione della tesi di dottorato svolgendo, presso l’Università di appartenenza e l’Università partecipante, periodi di ricerca alterni, preferibilmente di durata equivalente e comunque per un periodo non inferiore ad un anno e di conseguire al termine del ciclo di studi, il doppio titolo di Dottore di Ricerca riconosciuto nei due paesi.
Un programma di co-tutela di tesi presuppone che un dottorando elabori la sua tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell’Ateneo e di un docente dell’università partner e che, al termine del percorso, consegua il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente, a seguito del superamento di un unico esame finale sostenuto di fronte a una commissione congiunta.
La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha siglato, fino ad oggi, accordi quadro per la realizzazione di co-tutele con Francia, Germania, Svizzera e Spagna.
È comunque possibile attivare una co-tutela anche con altri paesi in base alle proprie esigenze scientifiche, purché con altri dottorati omologhi o affini rispetto a quelli attivati presso il nostro Ateneo, preferibilmente durante il primo anno del corso di dottorato, con Università estere per la realizzazione di programmi di co-tutela, consistenti nell’elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell’Ateneo e di un docente dell’Università estera.
Sia nel caso di dottorando iscritto presso questo Ateneo sia nel caso di studente proveniente da Ateneo straniero, il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato dell’Università Mediterranea deve quindi, mediante apposita delibera, esprimere parere favorevole alla attivazione della co-tutela, attestando la compatibilità ed equivalenza dei programmi dei due corsi e la validità scientifica dell’operazione, specificando nella delibera il nominativo del dottorando, l’istituzione partner coinvolta e i due Direttori di tesi che operano in maniera congiunta uno per ciascun Ateneo.
La convenzione entra in vigore dalla data dell’ultima sottoscrizione.
Una volta attivata la co-tutela sia in ingresso sia in uscita, il Collegio dei Docenti, sulla scorta delle relazioni predisposte dai due Direttori di tesi, valuta l’attività del dottorando in co-tutela, ai fini dell’ammissione all’anno successivo e all’esame finale, con le modalità stabilite per tutti i dottorandi del corso.
I termini dell’accordo sono regolamentati da una convenzione in conformità alle seguenti disposizioni:
- l’iscrizione presso l’Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l’Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
- l’Università partecipante mette a disposizione dei dottorandi le strutture didattiche e di ricerca necessarie e garantisce gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi;
- ciascuna Università fornisce ai propri dottorandi la copertura assicurativa contro gli infortuni;
- la preparazione della tesi viene effettuata in ciascuna delle due istituzioni e il dottorando dovrà svolgere la propria attività di studi e ricerca presso l’Università partecipante per almeno dodici mesi;
- la copertura degli oneri finanziari connessi all’integrazione del 50% della borsa per il periodo trascorsi all’estero deve essere garantita in convenzione;
- la redazione e la discussione della tesi avverrà nella lingua dell’Università cooperante ovvero nella lingua determinata di comune accordo dalle Università in convenzione;
- è prevista la nomina di due Direttori di tesi, uno per la parte italiana, l’altro per l’Università estera, che seguono le attività di ricerca del dottorando e valutano, ciascuno con una propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i Direttori di tesi è condizione necessaria per l’ammissione all’esame finale;
- l’esame finale si svolge solitamente presso l’Università sede amministrativa e consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, in cui deve fare parte almeno un docente dell’Università partecipante, che può essere il Direttore della tesi;
- la Commissione giudicatrice, sarà composta da un numero minimo di tre membri di cui uno per ogni istituzione in co-tutela;
- le due Università si impegnano a conferire entrambe il titolo di Dottore di ricerca, per la stessa tesi, ovvero a conferire un titolo congiunto se previsto dalla convenzione.
Esistono due tipologie di co-tutela:
La co-tutela in uscita (outgoing ): il dottorando, iscritto ad un corso di dottorato attivato dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, decide, attraverso la co-tutela, di svolgere un periodo di formazione e ricerca in un Ateneo straniero, frequentando un corso di dottorato equivalente dal punto di vista scientifico, al fine di conseguire, al termine del percorso di dottorato, il doppio titolo;
La co-tutela in ingresso (incoming ): il dottorando, iscritto ad un corso di dottorato presso un’istituzione straniera, decide, mediante la co-tutela, di svolgere un periodo di formazione e ricerca presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, frequentando un corso di dottorato equivalente dal punto di vista scientifico, al fine di conseguire, al termine del percorso di dottorato, il doppio titolo.
Nel caso di studenti provenienti da un Ateneo estero, il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato attivato presso l’Università Mediterranea deve preventivamente verificare che il titolo di studio degli interessati sia equivalente al titolo richiesto per l’accesso al dottorato in Italia.
Gli studenti interessati, a tal fine, devono consegnare i seguenti documenti:
- titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui è stato conseguito il titolo;
- “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.
Requisiti per avviare una co-tutela
Alla base della co-tutela c’è la stipula di una convenzione tra le due Istituzioni partner, specifica per ogni dottorando che decide di intraprendere questo percorso. La convenzione è firmata dai due Rettori, dai Direttori di tesi e dai Coordinatori dei corsi di dottorato delle due Università, nonché dal dottorando interessato.
I requisiti per avviare la stipula di una convenzione di co-tutela sono i seguenti:
- iscrizione ad un corso di dottorato presso l’Ateneo o presso un Ateneo straniero;
- approvazione da parte del Collegio dei docenti del Corso di dottorato;
- richiesta di attivazione della co-tutela preferibilmente durante il primo anno del corso di dottorato;
- approvazione degli Organi Collegiali della bozza di convenzione di co-tutela;
Come avviare una co-tutela di tesi (outgoing e incoming )
È necessario sin da subito coinvolgere il Collegio dei Docenti che verificherà la compatibilità ed equivalenza dei programmi dei due corsi e la validità scientifica della co-tutela.
Il Verbale di approvazione del Collegio dei Docenti deve essere trasmesso attraverso il protocollo generale dal Dipartimento presso cui afferisce il corso di dottorato unitamente alla bozza di convenzione (allegata in calce) al Settore Alta Formazione alla Ricerca che curerà la procedura amministrativa di approvazione da parte degli Organi Collegiali. La convenzione approvata dagli OO.CC. sarà sottoposta alle rispettive firme.
Cotutela Outgoing
Il dottorando dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria che intende effettuare un periodo di studio e ricerca presso un’istituzione straniera, tramite la procedura di co-tutela di tesi in uscita (outgoing ), deve:
- individuare presso l’istituzione straniera un corso di Dottorato di ricerca similare dal punto di vista scientifico a quello presso cui è iscritto nella Mediterranea, al fine anche dell’iscrizione in seguito alla stipula della convenzione di co-tutela;
- individuare, presso l’istituzione straniera, un docente interessato a svolgere la funzione di Direttore di tesi dell’attività di ricerca, in collaborazione con il Direttore di tesi italiano, relativamente al progetto di tesi proposto;
- acquisire, mediante apposita delibera, il parere favorevole del Collegio Docenti del Corso di Dottorato al quale il dottorando è iscritto;
- compilare, insieme ai Direttori di tesi, il modello di convenzione di co-tutela con le informazioni necessarie. Lo schema tipo, predisposto in italiano e in inglese, è disponibile in calce;
- dopo l’approvazione da parte degli OO.CC. attivarsi per il recupero delle firme e depositare l’accordo di co-tutela presso il Settore Alta Formazione alla Ricerca;
- consegnare al Settore Alta Formazione alla Ricerca l’attestazione di avvenuta iscrizione presso il corso di dottorato dell’ateneo straniero.
Cotutela Incoming
Il dottorando iscritto ad un corso di dottorato presso un’istituzione straniera che intende effettuare un periodo di studio e ricerca presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, tramite la procedura di co-tutela di tesi in ingresso (incoming), deve:
- individuare presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria un corso di Dottorato di ricerca similare dal punto di vista scientifico e di corrispondente anno a quello frequentato presso l’istituzione straniera di appartenenza, al quale effettuare l’iscrizione in seguito alla stipula della convenzione di co-tutela;
- individuare, presso il Corso di Dottorato dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, un docente interessato a svolgere la funzione di Direttore di tesi dell’attività di ricerca, in collaborazione con il Direttore di tesi dell’istituzione straniera di provenienza, relativamente al progetto di tesi proposto;
- acquisire il parere favorevole di co-tutela del Corso di Dottorato dell’istituzione straniera al quale è iscritto, espresso tramite lettera di accettazione/intenti su carta intestata dell’istituzione straniera, firmata dal Direttore di tesi e/o dal responsabile del corso di Dottorato;
- acquisire, mediante apposita delibera, il parere favorevole sul progetto di co-tutela del Collegio Docenti del Corso di Dottorato dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; il Collegio ufficializza anche l’assegnazione del Direttore di tesi, indicandone il nome, e specifica il ciclo di dottorato nel quale sarà inserito il dottorando in base alla data della sua iscrizione presso l’istituzione straniera;
- compilare, insieme ai Direttori di tesi, il modello di convenzione di co-tutela con le informazioni necessarie. Lo schema tipo, predisposto in italiano e in inglese, è disponibile in calce;
- dopo l’approvazione da parte degli OO.CC. attivarsi per il recupero delle firme e depositare l’accordo di co-tutela presso il Settore Alta Formazione alla Ricerca;
- provvedere all’iscrizione presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, secondo le modalità previste per i dottorandi senza borsa di studio.
Adempimenti successivi
Il Settore Alta Formazione alla Ricerca, ricevuta formalmente la documentazione completa, la sottoporrà all’approvazione da parte degli OO.CC. e successivamente l’ufficio sottoporrà gli originali della convenzione alla firma del Rettore.
Adempimenti per gli esami finali
Il Collegio dei Docenti, sulla scorta delle relazioni predisposte dai due relatori di tesi, valuta l’attività del dottorando in co-tutela ai fini dell’ammissione all’anno successivo e all’esame finale. Le relazioni dei due relatori di tesi devono essere trasmesse allegate al verbale del Collegio dei Docenti al Settore Alta Formazione alla Ricerca unitamente alla proposta di nomina della commissione del Dipartimento interessato.
L’esame finale si svolge solitamente presso l’Università sede amministrativa e consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, in cui deve fare parte almeno un docente dell’Università partecipante, che può essere il Direttore della tesi.
Le due Università si impegnano a conferire entrambe il titolo di Dottore di ricerca, per la stessa tesi, ovvero a conferire un titolo congiunto se previsto dalla convenzione.
- L’Università può integrare il titolo di Dottore di ricerca con la denominazione aggiuntiva di “Doctor Europaeus” nel rispetto delle raccomandazioni e dei criteri stabiliti nel 1991 dalla Confederation of European Union Rectors’ Conferences e accolte dall’European Universities Association (EUA).
- La qualifica di Doctor Europaeus consiste in una qualifica aggiuntiva di European Doctorate che si accompagna al titolo di Dottore di ricerca (PhD degree) e viene rilasciata dall’Università.
- Il Dottorando interessato al conseguimento della qualifica di Doctor Europeaus avanza esplicita richiesta, di norma entro il secondo anno di corso, al Collegio dei Docenti del Corso e al Dipartimento di riferimento, il quale, espletata l’istruttoria, la trasmette per il prosieguo agli Uffici competenti.
- La qualifica di Doctor Europaeus è rilasciata dall’Università quando sussistano le seguenti quattro condizioni:
a) la tesi di Dottorato è programmata quale risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno 3 mesi in un Paese dell’Unione europea comunque diverso dal Paese ove è iscritto il Dottorando;
b) il lavoro di tesi è sottoposto alla valutazione, attraverso apposito format, da parte di almeno due revisori di due istituzioni universitarie di due Paesi dell’Unione europea, diversi da quello in cui la tesi sarà discussa;
c) la Commissione d’esame finale del Corso di Dottorato comprende almeno un componente proveniente da un’istituzione universitaria di un Paese dell’Unione europea diverso dal Paese in cui è iscritto il Dottorando; le spese di missione della Commissione di cui sopra, sono a carico dell’Università;
d) la discussione del lavoro di tesi può essere svolta anche in video conferenza e avviene, oltre che in lingua italiana, in una delle lingue dell’Unione Europea; il presidente della Commissione redige un verbale della prova di esame in lingua italiana e nella lingua in cui è sostenuta la discussione da parte del Dottorando, controfirmato da tutti i commissari. - La permanenza presso l’istituzione universitaria europea è comprovata da una dichiarazione del professore supervisore, su carta intestata della stessa Università.
- La domanda per il rilascio della qualifica di “Doctor Europaeus” è presentata di norma entro il secondo anno a cura del Dottorando al Coordinatore del Collegio dei docenti. Il Dottorando deve consegnare, entro la fine del terzo anno di frequenza, le certificazioni del periodo trascorso all’estero e le valutazioni sul lavoro di tesi di almeno due revisori di due istituzioni universitarie di due Paesi dell’Unione Europea.
- I candidati all’esame finale per il conseguimento del titolo che hanno richiesto la menzione di Doctor Europaeus trasmettono, insieme al lavoro di tesi, la valutazione ricevuta dai revisori esterni alla Commissione giudicatrice e al settore competente dell’Amministrazione centrale dell’Università. Entro la data di presentazione della tesi, il Coordinatore del Corso di Dottorato rilascia attestazione della sussistenza delle condizioni necessarie per il conseguimento del titolo nel rispetto delle quattro condizioni sopra specificate.
titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture “Dott. Ric.” ovvero “Ph.D.”, viene conseguito a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
È condizione per l’ammissione del dottorando all’esame finale per il conseguimento del titolo l’aver maturato i crediti previsti dal piano formativo predisposto dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato.
- Entro il 15 ottobre dell'ultimo anno di corso, il Collegio dei Docenti valuta l’attività svolta e la bozza di tesi dei Dottorandi e li ammette o meno alla sottomissione della tesi ai Valutatori esterni.
- Entro il 10 novembre (per la prima sessione) o entro il 10 maggio (per la seconda sessione), i Dottorandi provvedono alla trasmissione al Coordinatore del formato elettronico della tesi corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese e dalla relazione sulle attività svolte nel triennio e sulle eventuali pubblicazioni.
- Entro il 30 novembre del terzo anno, i Dottorandi devono inoltrare apposita istanza di ammissione all’esame finale o di proroga attraverso la piattaforma Esse3.
- I Dottorandi ammessi dai Valutatori alla prima sessione d’esame, prevista entro il 30 aprile, e quelli ammessi alla seconda sessione d’esame, prevista entro il 31 ottobre, devono provvedere entro una settimana prima dell'esame finale, al deposito della tesi di dottorato nell'Archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS, secondo le Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato nell’Archivio istituzionale dei prodotti della ricerca (IRIS)
- Il diploma originale di dottorato (pergamena) è rilasciato, in unico esemplare, su richiesta dell’interessato.
Rinuncia agli studi
Le richieste di rinuncia agli studi devono essere presentate esclusivamente attraverso PEC - [email protected] sul modello dedicato.
Si ricorda che la rinuncia agli studi è irrevocabile.
Dalla data di decorrenza della rinuncia cessano anche tutti gli eventuali diritti al percepimento della borsa di studio.
Rinuncia alla borsa di studio
ll Dottorando titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare al beneficio della borsa stessa senza con ciò decadere dallo status di iscritto al Corso di Dottorato.
Il Dottorando titolare di borsa di studio che, per motivi personali o di lavoro, non prosegua la frequenza del Corso di Dottorato, decade dal beneficio e deve restituire i ratei di borsa di studio già percepiti di competenza dell’anno accademico corrente, al netto dei contributi previdenziali a suo carico corrispondenti a detti ratei da restituire.
Se la borsa di studio incorpora finanziamenti esterni, come dichiarati nel bando di concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato, il Dottorando che, per motivi personali o di lavoro, non prosegua la frequenza del Corso di Dottorato decade ab initio dal beneficio e deve restituire tutti i ratei di borsa percepiti, al netto dei contributi previdenziali a suo carico.
Sospensione
È un'interruzione volontaria e temporanea del Corso di dottorato che può essere concessa ad uno studente iscritto regolarmente ad un corso di laurea/laurea magistrale/laurea specialistica nei seguenti casi:
- Sospensione per documentata malattia
- Sospensione per maternità obbligatoria e/o facoltativa
Il dottorando deve provvedere comunque all’iscrizione al nuovo anno accademico anche se si trova in uno stato di sospensione, seguendo le indicazioni riportate per l’iscrizione agli anni successivi.
Salvo il caso di maternità, per il quale valgono le ordinarie tutele predisposte dalla legge, la sospensione per lunghi periodi della frequenza alle attività del Corso di Dottorato è permessa, sulla base della documentazione prodotta, solo nei casi di malattia.
Fermo restando il diritto alla borsa di studio, qualora la sospensione della frequenza abbia una durata complessiva superiore a quattro mesi, la stessa borsa di studio è sospesa e sarà corrisposta solo previa comunicazione ai competenti Uffici amministrativi da parte del Coordinatore del Corso di Dottorato della ripresa della frequenza e del recupero delle attività pregresse.
Entro 10 giorni dal parto la dottoranda deve inviare a [email protected], dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la nascita del bambino.