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Doctor Europaeus

 

  1. L’Università può integrare il titolo di Dottore di ricerca con la denominazione aggiuntiva di “Doctor Europaeus” nel rispetto delle raccomandazioni e dei criteri stabiliti nel 1991 dalla Confederation of European Union Rectors’ Conferences e accolte dall’European Universities Association (EUA).
  2. La qualifica di Doctor Europaeus consiste in una qualifica aggiuntiva di European Doctorate che si accompagna al titolo di Dottore di ricerca (PhD degree) e viene rilasciata dall’Università.
  3. Il Dottorando interessato al conseguimento della qualifica di Doctor Europeaus avanza esplicita richiesta, di norma entro il secondo anno di corso, al Collegio dei Docenti del Corso e al Dipartimento di riferimento, il quale, espletata l’istruttoria, la trasmette per il prosieguo agli Uffici competenti. 
  4. La qualifica di Doctor Europaeus è rilasciata dall’Università quando sussistano le seguenti quattro condizioni:
    a) la tesi di Dottorato è programmata quale risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno 3 mesi in un Paese dell’Unione europea comunque diverso dal Paese ove è iscritto il Dottorando;
    b) il lavoro di tesi è sottoposto alla valutazione, attraverso apposito format, da parte di almeno due revisori di due istituzioni universitarie di due Paesi dell’Unione europea, diversi da quello in cui la tesi sarà discussa;
    c) la Commissione d’esame finale del Corso di Dottorato comprende almeno un componente proveniente da un’istituzione universitaria di un Paese dell’Unione europea diverso dal Paese in cui è iscritto il Dottorando; le spese di missione della Commissione di cui sopra, sono a carico dell’Università;
    d) la discussione del lavoro di tesi può essere svolta anche in video conferenza e avviene, oltre che in lingua italiana, in una delle lingue dell’Unione Europea; il presidente della Commissione redige un verbale della prova di esame in lingua italiana e nella lingua in cui è sostenuta la discussione da parte del Dottorando, controfirmato da tutti i commissari.
  5. La permanenza presso l’istituzione universitaria europea è comprovata da una dichiarazione del professore supervisore, su carta intestata della stessa Università.
  6. La domanda per il rilascio della qualifica di “Doctor Europaeus” è presentata di norma entro il secondo anno a cura del Dottorando al Coordinatore del Collegio dei docenti. Il Dottorando deve consegnare, entro la fine del terzo anno di frequenza, le certificazioni del periodo trascorso all’estero e le valutazioni sul lavoro di tesi di almeno due revisori di due istituzioni universitarie di due Paesi dell’Unione Europea.
  7. I candidati all’esame finale per il conseguimento del titolo che hanno richiesto la menzione di Doctor Europaeus trasmettono, insieme al lavoro di tesi, la valutazione ricevuta dai revisori esterni alla Commissione giudicatrice e al settore competente dell’Amministrazione centrale dell’Università. Entro la data di presentazione della tesi, il Coordinatore del Corso di Dottorato rilascia attestazione della sussistenza delle condizioni necessarie per il conseguimento del titolo nel rispetto delle quattro condizioni sopra specificate.