FAQ Reddito di merito
Reddito di merito
Sì. L'annullamento di un'immatricolazione finalizzato a consentire una nuova immatricolazione, nello stesso anno accademico, non costituisce causa di esclusione, purché non determini un'interruzione sostanziale del percorso universitario.
Sì, purché il passaggio di corso non determini un'interruzione del percorso universitario.
Se la rinuncia agli studi ha determinato un'effettiva interruzione della carriera universitaria, il requisito della continuità non risulta soddisfatto e tale condizione costituisce, pertanto, causa di esclusione dal beneficio.
Ai fini dell'applicazione dell'Avviso, il requisito della continuità è riferito all'intero percorso universitario. L'iscrizione a un corso di laurea magistrale successiva al conseguimento della laurea triennale è considerata in continuità. Diversamente, l'iscrizione ad un nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico successiva al conseguimento di una laurea triennale dà luogo, di norma, ad una nuova carriera universitaria e non soddisfa il requisito della continuità richiesto dall'Avviso.
Ai fini della verifica del requisito previsto dall'Avviso sono considerati validi i CFU riconosciuti dall'Ateneo a seguito di passaggio di corso o di trasferimento da altro Ateneo, purché confluiscano nella carriera universitaria attiva e concorrano al soddisfacimento del piano di studi relativo all'anno accademico di riferimento. Nei casi di riconoscimento di crediti derivanti da precedenti carriere universitarie, resta fermo il rispetto del requisito della continuità della carriera previsto dall'Avviso. Sono, altresì, considerati validi i CFU riconosciuti sulla base di certificazioni linguistiche o informatiche, secondo quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti di Ateneo Qualora il riconoscimento dei CFU avvenga mediante idoneità (ad esempio per certificazioni linguistiche, informatiche o altre attività prive di
votazione), i relativi crediti concorrono al raggiungimento del requisito dei CFU richiesti dall'Avviso, ma non sono computati ai fini della determinazione della media ponderata, in quanto non associati ad una votazione.
I CFU devono risultare acquisiti entro la scadenza prevista per la presentazione della domanda. Sono pertanto validi anche gli esami sostenuti nella sessione di settembre, purché registrati nella carriera entro tale termine.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti rilevano gli esami sostenuti entro la data di scadenza della domanda di partecipazione, anche qualora il relativo riconoscimento nella carriera universitaria intervenga successivamente per i tempi tecnici necessari al completamento delle procedure amministrative. In tali casi, l'Ateneo procede alla verifica sulla base della documentazione ufficiale rilasciata dall'Università estera e dei successivi atti di riconoscimento adottati dall'Università.
Il requisito del conseguimento della laurea triennale entro il 31 ottobre del terzo anno riguarda esclusivamente gli studenti che richiedono il beneficio al primo anno della laurea magistrale. Non è richiesto per gli anni successivi.
No. Lo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma e il possesso di partita IVA non costituiscono causa di esclusione. Non possono invece accedere al Reddito di Merito gli studenti iscritti in regime di tempo parziale (part-time), in quanto l'Avviso è riservato agli studenti iscritti a tempo pieno.
La fascia economica è determinata esclusivamente sulla base della media posseduta alla data di presentazione della domanda. Eventuali variazioni successive della media non comportano la rideterminazione dell'importo del beneficio.
La media ponderata è calcolata considerando gli esami con votazione sostenuti nell'anno accademico precedente e utili al conseguimento del titolo. Le attività valutate mediante idoneità concorrono al conseguimento dei CFU, ove previsto, ma non incidono sul calcolo della media ponderata.
Ai fini dell'Avviso, la media ponderata è calcolata con riferimento agli insegnamenti dell'anno accademico precedente, in coerenza con il requisito del conseguimento di tutti i CFU del medesimo anno.
Il requisito è verificato con riferimento ai CFU previsti dal piano di studi per l'anno accademico immediatamente precedente. Pertanto, eventuali esami arretrati relativi ad anni antecedenti non precludono l'accesso al beneficio, purché risultino conseguiti tutti i CFU previsti per l'anno accademico precedente.
Ai fini del calcolo della media ponderata, la votazione di 30 e lode è considerata equivalente a 30/30 e non determina l'attribuzione di punteggi aggiuntivi.
No. Il Reddito di Merito è riservato agli studenti iscritti ad anni di corso regolari. Gli studenti iscritti ad anni fuori corso non possono presentare domanda. Tale interpretazione deriva dal coordinamento tra l’art. 4 e l'art. 5, che richiede il conseguimento di tutti i CFU dell'anno accademico precedente, requisito incompatibile con l'iscrizione al primo anno fuori corso, atteso che tra i CFU dell'ultimo anno di corso sono ricompresi quelli relativi alla prova finale, il cui conseguimento comporta il rilascio del titolo di studio.
Sì. I CFU conseguiti nell'ambito del Semestre aperto, se riconosciuti nel piano di studi dello studente e registrati nella relativa carriera universitaria, concorrono alla verifica del conseguimento di almeno il 40% dei CFU dell'anno accademico di riferimento previsto alla data del 1° aprile 2027.