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Esonero parziale o totale tasse

Esonero totale dal versamento del Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA)
  • studenti, iscritti al primo anno accademico conn ISEE inferiore o uguale a 22mila euro;
  • studenti iscritti ad anni successivi che:
    • appartengono ad un nucleo familiare con ISEE inferiore o uguale a 22mila euro
    • sono iscritti fino al primo anno fuori corso
    • nel caso di iscrizione al secondo anno accademico: conseguiti almeno 10 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto
    • nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi: conseguiti almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto.
  • studenti che presentino i requisiti necessari al conseguimento della borsa di studio;
  • studenti con documentata disabilità: handicap art. 3, c. 1 e 3 L. 104/1992, o con invalidità pari o superiore al 66%;
  • studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, d.lgs. 68/2012, preventivamente comunicati dall'Università al Ministero degli Affari Esteri;
  • studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate, per periodi continuativi non inferiori a sei mesi (art. 10.4 del Manifesto degli studi)
  • studenti che hanno interrotto gli studi per un periodo di almeno due anni accademici consecutivi; per ciascun anno in cui non risultano iscritti, tali studenti, che intendono ricongiungere la carriera, sono tenuti al pagamento di un diritto fisso di 250,00 euro - per ciascun anno in cui non risultano iscritti - a condizione che negli anni accademici di interruzione degli studi non abbiano effettuato alcun atto di carriera (art. 10.3 del Manifesto degli studi);
  • studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio nonché gli studenti che abbiano ottenuto la sospensione temporanea della carriera (vedi art. 10.4 del Manifesto degli studi);
  • studenti immatricolati al I anno diplomati con voti 100/100;
  • studenti individuati ai sensi delle Leggi 302/1990 e 266/2005, quali vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, o figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e loro superstiti dichiarati tali secondo le norme di legge, se risulta soddisfatto uno dei seguenti requisiti:
    • iscrizione al secondo anno accademico: conseguiti almeno 5 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto;
    • iscrizione ad anni accademici successivi al secondo: conseguiti almeno 18 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto.
      Il presente esonero è concesso agli studenti, appartenenti alla suddetta categoria, iscritti:
      • a un corso di laurea triennale entro il 2° anno fuori corso;
      • a un corso di laurea magistrale biennale fino al 1° fuori corso;
      • a un corso di laurea magistrale a ciclo unico fino al 3° fuori corso.
        Non possono richiedere il regime di impegno a tempo parziale.
  • studenti detenuti o sottoposti a misure di comunità se risulta soddisfatto il seguente requisito:
    • iscrizione al secondo anno accademico: conseguiti almeno 5 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto; il DR 197/2024 ha stabilito di consentire il rinnovo delle iscrizioni al secondo anno con esonero per tutti gli studenti detenuti, anche in assenza dei previsti 5 Cfu.
    • iscrizione ad anni accademici successivi al secondo: conseguiti almeno 18 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto.
      Il presente esonero è concesso agli studenti appartenenti alla suddetta categoria, iscritti:
      • a un corso di laurea triennale fino al 2° fuori corso;
      • a un corso di laurea magistrale biennale fino al 1° fuori corso;
      • a un corso di laurea magistrale a ciclo unico fino al 3° fuori corso.
        Non possono richiedere il regime di impegno a tempo parziale.
  • studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso, figli dei beneficiari di pensione di inabilità, orfani di guerra, figli di mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, dichiarati tali secondo le norme di legge, con ISEE fino a 10mila euro.
Esonero parziale dal pagamento del COA
  • studenti iscritti ad un anno successivo al primo, se risultano congiuntamente soddisfatti i seguenti requisiti:
    • ISEE maggiore di 22mila euro ed inferiore o uguale a 30mila euro
    • iscrizione entro il primo anno fuori corso;
    • iscrizione al secondo anno: conseguiti almeno 10 CFU, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto;
    • iscrizione ad anni accademici successivi al secondo: conseguiti almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto.
  • studenti con ISEE inferiore a 30mila euro, se risulta soddisfatto il seguente requisito:
    • iscrizione al secondo anno accademico: conseguiti almeno 10 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto;
    • iscrizione ad anni accademici successivi al secondo: conseguiti almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto.
  • riduzione del 30% della II rata per gli immatricolati ai corsi di laurea magistrale che abbiano conseguito la laurea triennale con la votazione di 110/110 entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti;
  • riduzione del 30% dell’importo della II rata per gli studenti iscritti in corso dal secondo anno se, entro il 31 ottobre, conseguono tutti i crediti previsti dal piano di studi, con una votazione media non inferiore a 27/30;
  • riduzione del 30% dell’importo della II rata per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con la presenza di almeno un fratello/sorella iscritto/a nello stesso anno accademico ad un corso di laurea dell’Università Mediterranea.
  • Sono esclusi dalla possibilità di usufruire dell’esonero parziale gli studenti:
    • che in fase di immatricolazione o iscrizione on line, non autorizzano lo scarico dell’ISEE-U dalla Banca Dati INPS;
    • che in fase di immatricolazione o iscrizione on line, non inseriscono in procedura la PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE, ove prevista;
    • cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare superiore all’ammonizione; nel caso in cui il beneficio sia già stato accordato, lo stesso sarà revocato e l’interessato sarà tenuto a versare il corrispondente importo;
    • con un ISEE riferito all’intero nucleo familiare superiore a euro 40 mila.

Gli esoneri parziali o totali dal pagamento delle tasse e dei contributi non sono cumulabili tra loro. Se uno studente ha i requisiti per ottenere più esoneri parziali o totali, l’amministrazione universitaria assegna automaticamente l’esonero più favorevole allo studente.