Commissione brevetti
Brevetti
Il D.R. n.5/2023 istituisce e regolamenta le attività della Commissione brevetti, trasferimento tecnologico e spin-off dell'Università Mediterranea.
Le funzioni della Commissione:
- Svolgere funzioni istruttorie e consultive sugli aspetti scientifici e di pertinenza concernenti tutte le attività, iniziative e proposte relative alla proprietà industriale, al trasferimento tecnologico e agli spin-off.
- Formulare pareri al Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:
- Proposte di cessione di invenzioni e tecnologie all'Università.
- Proposte per la valorizzazione e lo sfruttamento economico delle invenzioni e tecnologie di proprietà dell'Università.
- Atti negoziali riguardanti lo sfruttamento economico delle invenzioni e tecnologie.
- Clausole complesse relative alla proprietà industriale dei risultati di attività commissionate o svolte in collaborazione con terzi.
- Istanze per la costituzione di spin-off e start-up, valutando la qualità scientifica del progetto, le possibilità di sviluppo industriale, la composizione del capitale sociale, l'impegno dei proponenti e la coerenza complessiva della richiesta.
- Coinvolgimento del personale universitario negli spin-off o start-up e rilevazione di situazioni controverse, specie di incompatibilità.
- Promuovere, supervisionare, valutare e monitorare:
- Valorizzazione e sfruttamento delle invenzioni.
- Coordinamento delle attività di promozione, informazione e monitoraggio in materia di spin-off e start-up.
- Costituzione di spin-off e start-up, verificando la qualità scientifica del progetto e la rispondenza alle norme di legge.
- Rilascio di pareri sull'adeguatezza delle proposte di costituzione di spin-off e start-up e sulla partecipazione dell'Università al capitale di uno spin-off.
- Verifica annuale delle attività e dei risultati degli spin-off e start-up, presentando una relazione di monitoraggio al Consiglio di Amministrazione.
- Valutazione dell'opportunità della permanenza dell'Università negli spin-off.
- Proporre il conferimento di mandati ai consulenti in proprietà industriale per la tutela brevettuale dei trovati di cui l'Università è proprietaria.
- Integrare la Commissione con valutatori esperti nel settore disciplinare di riferimento, se necessario.
Svolgere ogni altro compito inerente spin-off, start-up e proprietà industriale non attribuito ad altri organi dai regolamenti di Ateneo o da altre disposizioni di legge o di Statuto.
Richiesta di brevettazione
A seguito delle intervenute modifiche al Codice della Proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005), è stato riscritto l’art. 65, prevedendo precisi obblighi in capo al soggetto inventore e nuove procedure in materia di protezione brevettuale dei risultati della ricerca.
Ai sensi della novella, gli inventori non possono più procedere autonomamente come nel passato a depositare a nome proprio un’idea inventiva, in quanto, ai sensi della citata norma "quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con l'Università [...], i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore". In ipotesi di più inventori, poi, "i diritti nascenti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali", salvo diverso altro accordo tra le parti.
Gli inventori sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio preposto dell'Ateneo (e comunque prima di ogni deposito) l'oggetto dell'invenzione ed ogni risultato di ricerca suscettibile di protezione.
In mancanza di detta comunicazione, l'art. 65 C.P.I. stabilisce espressamente che "l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto".
Una volta attivata la prima e fondamentale interlocuzione tra l'inventore e l'Ufficio preposto, con onere in capo alle parti di mantenere l'assoluta riservatezza sull'invenzione, l'Università, "entro sei mesi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'inventore, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi".
Solo nel caso in cui l'Ateneo non provveda entro i sei mesi previsti dalla legge o comunichi espressamente di non avervi alcun interesse, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto.
La nuova norma impone un’altra procedura da seguire in tutti i casi di brevettabilità dell’idea inventiva del docente/ricercatore legato all’Ateneo da un rapporto di lavoro subordinato, che ora è tenuto a presentare all’Ufficio una comunicazione contenente il dossier brevettuale. Sarà l’Ufficio preposto a verificare poi la regolarità della documentazione presentata e compito degli Organi decisori valutare l'interesse o meno a procedere al deposito della domanda di brevetto, comunicando, in tempi certi, il relativo esito all'inventore.
Fermi restando i diritti morali riconosciuti all'inventore o agli inventori sulla paternità e sull'integrità dell'invenzione, all'Università spetta ogni diritto patrimoniale derivante dalle invenzioni dei propri dipendenti, in ragione della prevalenza della titolarità istituzionale su quella individuale del soggetto legato all'Università da un rapporto di lavoro subordinato, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento d’Ateneo in materia di brevetti e trasferimento tecnologico circa la ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei risultati della ricerca suscettibili di protezione.
Per ogni ulteriore chiarimento in merito, rivolgersi all’Area Ricerca, Trasferimento tecnologico, Terza Missione, Tutorato, Orientamento e Job Placement – Ufficio di Trasferimento Tecnologico (UTT), inviando una mail al seguente indirizzo: [email protected]