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Iscrizione a tempo parziale

Lo studente che non può dedicarsi a tempo pieno allo studio universitario può decidere di iscriversi all’università a tempo parziale.

L’iscrizione in regime di impegno a tempo parziale è consentita solo agli studenti in corso, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento Didattico di Ateneo, per motivi di lavoro, di famiglia, di salute, per impegno nella cura ed assistenza dei familiari o personali.

La richiesta può essere presentata dopo l’immatricolazione o il rinnovo on line dell’iscrizione, entro il 31 dicembre dell’anno solare di avvio dell’anno accademico, alla Segreteria didattica del Corso di studio ([email protected])  dove è iscritto, concordando un percorso formativo con un numero di crediti annui inferiore a 60. Non è prevista alcuna autocertificazione o certificazione a supporto.

Per i corsi a numero programmato le modalità di accesso sono riportate nei regolamenti di corso e nei bandi di ammissione.

Lo studente a tempo parziale deve completare il Curriculum formativo entro termini pre-determinati in accordo con il Consiglio di Struttura Didattica.

È tenuto a pagare la tassa regionale per il diritto allo studio, l’imposta di bollo assolta in modo virtuale e il 50% del Contributo Omnicomprensivo Annuale (COA) determinato secondo le classi di reddito.

L’iscrizione a tempo parziale è mantenuta automaticamente negli anni successivi, salvo recesso (ritorno al tempo pieno) o per mancato rispetto dei termini concordati con il Consiglio di Struttura Didattica. In quest’ultimo caso allo studente sarà addebitato l’ulteriore 50% del COA riferito all’anno già concluso, per revoca del regime di impegno a tempo parziale.

In caso di passaggio ad altro corso di studio lo status di studente a tempo parziale viene mantenuto previa verifica della compatibilità tra iscrizione a tempo parziale e il nuovo corso di studio.

L’iscrizione in regime di impegno a tempo parziale non è consentita:

  • agli studenti individuati ai sensi delle Leggi 302/1990 e 266/2005, quali vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, o figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e loro superstiti dichiarati tali secondo le norme di legge;
  • agli studenti detenuti o sottoposti a misure di comunità.