18.1 Il Decreto Ministeriale 28.09.11 (come previsto dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240 art. 29 c. 21) disciplina la contemporanea iscrizione ai Corsi di studio universitari e ai corsi di studio presso i Conservatori di Musica e gli istituti musicali pareggiati e l’Accademia Nazionale di Danza.
18.2 A tal fine, all’atto dell’iscrizione, lo studente, che dichiara l’intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione ad altro corso di studio attivo presso i predetti Istituti, presenta il relativo piano di studio.
18.3 I competenti organi delle strutture didattiche interessate verificano i piani di studio presentati, nonché la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l’impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso. A seguito della predetta verifica, i piani di studio sono approvati da entrambe le istituzioni a cui lo studente chiede di iscriversi. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le medesime modalità.
18.4 Fino all’approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le istituzioni.
18.5 Ciascuna istituzione ha l’obbligo di trasmettere all’altra ogni informazione relativa alla frequenza, al percorso, alla carriera di studio dello studente.
Versione integrale del Manifesto degli Studi a.a. 2020/2021 - Parte Generale
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