Presentazione
La c.d. Riforma Brunetta, introdotta con il D.lgs. 150 del 2009, sancisce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di rendere accessibili al pubblico tutte le informazioni concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’attività amministrativa.
La "trasparenza" è intesa dal legislatore come uno degli strumenti necessari ad implementare l'efficacia dell’azione delle Pubbliche Amministrazioni, oltre a renderla compatibile con i principi costituzionali. L'art. 11, comma 1 del d.lgs. 150/2009 ne fornisce la seguente definizione:
"La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione."
A tal fine lo stesso art. 11 D.lgs. 150 del 2009 prescrive in capo alla PA precisi obblighi di pubblicazione dei dati inerenti l’azione amministrativa.