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La firma
digitale è un meccanismo ampiamente riconosciuto, anche sul piano
giuridico, pur rimanendo un istituto in continua evoluzione, come lo
sono in generale le nuove tecnologie e, nel campo giuridico, la
disciplina del diritto connesso all’uso di esse. In particolare il
legislatore italiano ha fatto notevoli sforzi per definire un
sistema di norme il più possibile solido, avviando fin dal 1997 (D.P.R
513/97) un percorso legislativo fatto di numerosi passaggi, tra i
quali i più importanti sono quelli di coordinamento con la normativa
comunitaria (Direttiva Europea 1999/93), che hanno portato dapprima
alla revisione del D.P.R. 445/2000, e poi alla definizione di un
“testo unico” che oltre alla materia della firma digitale e del
documento informatico, ricomprende molte norme che regolano l’uso
dell’informatica e delle nuove tecnologie nell’ambito della pubblica
amministrazione (D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005, detto Codice
dell’Amministrazione Digitale) e per i contratti elettronici.
Accanto al testo di legge principale, la firma digitale trova
dettagliata regolazione nelle norme tecniche (quelle attualmente in
vigore sono pubblicate con DPCM 13 gennaio 2004), soggette a
periodica revisione, delle quali si attende nuova pubblicazione nel
corso del 2008. Nella definizione e revisione delle regole tecniche,
così come nella sorveglianza sull’attività dei Certificatori
Accreditati, che costituiscono elemento essenziale ad assicurare
alla firma digitale il valore di identificazione del firmatario, il
CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica della Pubblica
Amministrazione), organo operante presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, riveste un ruolo fondamentale rappresentando la
massima autorità in materia.
Attraverso la firma digitale in Italia e in gran parte dei paesi
esteri, è possibile attribuire al documento elettronico pieno valore
probatorio, almeno uguale a quello tradizionalmente attribuito alla
scrittura privata, quindi alla firma autografa. Tale dato giuridico
è l’immediata conseguenza di scientifiche considerazioni, che si
basano sulla tipologia di tecniche crittografiche che stanno alla
base della firma digitale. In particolare la concreta impossibilità
di produrre la firma di un documento informatico senza il possesso
di una chiave segreta (opportuna sequenza di bit) con la quale il
sottoscrittore, unico ed esclusivo possessore, esegue un noto
algoritmo di crittografia (RSA) considerato di assoluta robustezza
al fine di generare la firma stessa, offre la garanzia che la firma
digitale possa assolvere a pieno alle sue funzioni di
identificazione e di “approvazione” di ciò che il documento include,
se si considera che la firma stessa è in grado di rilevare ogni
minima modifica del contenuto del documento, e cioè ogni minima
modifica dei bit di cui il documento è composto, che venisse
apportata al documento dopo essere stato firmato. D’altra parte il
meccanismo della certificazione offre elevate garanzie sull’identità
del sottoscrittore, soprattutto quando il certificatore utilizzato è
accreditato presso il CNIPA, come previsto ad esempio nel caso della
Pubblica Amministrazione.
Non vi sono al momento debolezze del protocollo di firma digitale
che possano consentire anomali comportamenti del documento
informatico firmato, tali da consentire alterazioni e contraffazioni
di documenti informatici firmati, che non siano contemplati dalla
normativa tecnica vigente, e dalle raccomandazioni tecniche e
pragmatiche che in ambito nazionale ed internazionale gli organi
competenti (in Italia il CNIPA) impartiscono, e che, sulla base di
tali prescrizioni, risultano realisticamente di difficilissima
attuazione. Così dovrebbe rientrare nell’esperienza comune (almeno
degli addetti ai lavori) l’evitare di firmare documenti su un
computer “affetto” da virus, trojan horse, o altro software
malicious, per il rischio che si possa firmare un documento diverso
da quello voluto senza farlo apparire al sottoscrittore (ma il buon
senso comune imporrebbe di evitare di usare un computer infetto
anche per molte altre delicate attività, come l’home banking per
esempio).
Dovrebbe ancora rientrare nella comune conoscenza il dover evitare
di firmare un documento Word contenente macro istruzioni tali da
modificarne il contenuto anche dopo la firma, semplicemente perché
non sono i bit del documento a modificarsi (cosa che verrebbe
rilevata dalla firma), ma solo il risultato dell’esecuzione di tali
istruzioni, che potrebbero infatti dipendere da variabili esterne al
documento e per questo mutare con il tempo. Per quest’ultimo punto
le norme prevedono l’annullarsi dell’efficacia probatoria del
documento, in modo da tutelare in giudizio, il sottoscrittore che
avesse firmato un documento con tali caratteristiche, senza adottare
le comuni tecniche che consentono di disattivare le macro-istruzioni
prima della sottoscrizione. Per tale motivo alcuni formati vengono
considerati più pericolosi di altri, e il CNIPA e altri organismi
internazionali, hanno indirizzato gli utenti verso formati ritenuti
più sicuri, perché consentono comportamenti “dinamici” del contenuto
in misura minore. Tra i formati, quelli che escludono totalmente la
possibilità di includere istruzioni, sono i formati immagine (bitmap,
jpeg, tiff, etc), o il formato testo (txt).
L’attacco messo a punto da Buccafurri, Lax e Caminiti si basa sulla
attuale assenza, tra gli elementi del file sottoposti a
trasformazione crittografica nel processo di firma, dei meta-dati
connessi alla tipologia di file, primo fra tutti il nome e
l’estensione del file. Attraverso questo attacco, è possibile che
Tizio firmi un contratto elettronico in formato ritenuto
assolutamente sicuro (ad esempio un’immagine bitmap) di valore pari
a 1.000 Euro, e che poi il documento firmato appaia al destinatario
come un contratto di valore pari a 100.000 Euro, così come la stampa
che del documento si potrà fare, semplicemente perché il nome del
file firmato (di quello che tecnicamente prende il nome della busta
crittografica) viene a posteriori modificato.
E'
possibile scaricare qui un file di
esempio dell'attacco, chiamato "contratto.bmp", il cui contenuto
cambia in funzione dell'estensione (provare salvando il file in
locale e rinominandolo in "contratto.htm").
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