Universitą degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Universitą degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Ingrandisci Riduci Reset
Ateneo

Nucleo di Valutazione - Notizie generali


DEFINIZIONI TRATTE DALLE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA", LEGGE 19 OTTOBRE 1999, N. 370

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA UNIVERSITARIA
Art. 1
(Nuclei di valutazione interna degli atenei)
1. Le università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle università, denominato "nucleo di valutazione di ateneo", composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Le università assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto d'accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e al Comitato per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Le università che non applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi relativi alla programmazione universitaria, nonché delle quote di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4. Qualora il nucleo di valutazione di un ateneo non trasmetta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) la relazione, i dati e le informazioni di cui al comma 2 entro il termine ivi determinato, al medesimo ateneo non possono essere attribuiti i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4.

Art. 2
(Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario)
1. E' istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralità di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti. Il comitato:
a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attività delle università previa consultazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove costituito;
b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche, approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riferimento alla qualità delle attività universitarie sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale nonché della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore;
e) predispone annualmente una relazione sulle attività di valutazione svolte;
f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio 1999, n. 229;
g) svolge, su richiesta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentate dalle medesime.
2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui all'articolo 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti dell'attività di valutazione di cui all'articolo 1 e al presente articolo.
3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attività del Comitato, è integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.
4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

FUNZIONI PREVISTE DALLO STATUTO DELL'ATENEO

OMISSIS

Articolo 59
Nucleo di valutazione interna
L’Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa.
Le funzioni di valutazione, di cui al comma 1, sono svolte da un Organo Collegiale denominato “Nucleo di Valutazione dell’Ateneo” composto da sette membri come di seguito indicato:
a) due studiosi ed esperti nel campo della valutazione nominati dal Rettore, scelti anche in ambito non accademico, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
b) sei docenti di prima e/o seconda fascia, di cui almeno un professore di prima fascia non strutturato presso questa Università, designati dal Senato Accademico;
c) un funzionario scelto tra il personale tecnico-amministrativo dell’Università, di qualifica non inferiore alla ottava, designato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo ha durata triennale e, comunque, decade in coincidenza con la scadenza del mandato rettorale durante il quale è stato costituito.
Le funzioni di Presidente sono attribuite con provvedimento rettorale.
Nel caso di sostituzione di un membro per sopravvenute motivate ragioni, si provvederà all’integrazione con le stesse modalità procedurali di designazione del cessante. Il mandato del nuovo membro si concluderà comunque in coincidenza con quello di tutto il Nucleo di Valutazione Interna.
L’università assicura al Nucleo di Valutazione Interna l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
Il Nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche e trasmette un’apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati che il Comitato stesso determinerà vengano trasmessi annualmente.
La relazione del Nucleo di Valutazione Interna è trasmessa anche al Consiglio Universitario Nazionale e alla Conferenza dei Rettori, per la valutazione dei risultati relativi all’efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse”.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione Interna (NVI) dell’Università degli Studi di Reggio Calabria, di seguito denominato Nucleo, costituito, in conformità dell’art.20 del D.L. 29/1993, dei commi nn. 22 e 23 dell’art. 5 della Legge n. 537/93 e successive modificazioni, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, ai sensi dello Statuto di autonomia e particolarmente dell’art. 59, emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995.

Art. 2 – Composizione, nomina, durata e incompatibilità
1. Il Nucleo è composto da nove membri come di seguito indicato:
a. due studiosi ed esperti nel campo della valutazione nominati dal Rettore, scelti anche in ambito non accademico, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
b. sei docenti di prima e/o seconda fascia, di cui almeno un professore di prima fascia non strutturato presso questa Università, designati dal Senato Accademico;
c. un funzionario scelto tra il personale tecnico-amministrativo dell’Università, di qualifica non inferiore alla ottava, designato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le funzioni di Presidente sono attribuite con provvedimento rettorale.
3. Nel caso di sostituzione di un membro per sopravvenute motivate ragioni, si provvederà all’integrazione con le stesse modalità procedurali di designazione del cessante. Il mandato del nuovo membro si concluderà comunque in coincidenza con quello di tutto il Nucleo.
4. Il Nucleo ha durata triennale e, comunque, decade in coincidenza con la scadenza del mandato rettorale durante il quale è stato costituito, i componenti possono essere immediatamente riconfermati una sola volta.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti dei Consigli di Corsi di Laurea, i Direttori dei Centri di Servizio, non possono fare parte del Nucleo.
6. Sono incompatibili con la carica di componenti del Nucleo i soggetti che versino in qualsiasi situazione di conflitto di interessi con l’Ateneo di Reggio Calabria.
7. I componenti del Nucleo designano al loro interno il segretario della seduta.

Art. 3 – Compiti
1. Il Nucleo è un organo collegiale ed opera in posizione di autonomia; è l’organo propositivo e consultivo degli organi di governo in materia di valutazione.
2. Il Nucleo, nel rispetto degli obiettivi di programma definiti dal Senato Accademico e fatti propri dal Consiglio di Amministrazione, ha il compito di adottare un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa. In particolare il Nucleo:
a. fissa i criteri di valutazione delle attività scientifiche, didattiche ed amministrative;
b. determina i parametri di riferimento utilizzabili per la valutazione, anche su indicazione degli organi accademici;
c. predispone le metodologie e gli strumenti di rilevazione che devono essere applicati alle diverse strutture dell’amministrazione, della didattica e della ricerca;
d. analizza il funzionamento delle strutture universitarie e di servizio al fine di fornire agli organi di governo i supporti necessari per attuare gli interventi volti a migliorare l’efficacia, l’efficienza e la qualità delle attività delle strutture;
e. predispone, su richiesta degli organi di governo, relazioni in ordine a particolari aspetti della attività dell’Ateneo;
f. svolge i compiti assegnati, dalle disposizioni legislative e regolamentari, dallo Statuto nonché dai Contratti Collettivi di lavoro del personale universitario;
g. acquisisce gli elementi informativi necessari, accedendo a documenti ed informazioni fornite da tutte le strutture.
3. Il Nucleo predispone una apposita relazione annuale sull’Ateneo, entro il termine stabilito dalla legge, corredata dai dati, ciascuno dei quali con la certificazione della struttura o istituzione che li ha raccolti ed organizzati. Per la valutazione annuale il Nucleo utilizza sia i dati annualmente raccolti dagli Uffici amministrativi sia quelli prodotti, potendosi avvalere, secondo necessità, da istituzioni esterne specializzate. Tale relazione è trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e al Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati che il Comitato stesso determinerà vengano trasmessi annualmente. La relazione è trasmessa anche al Consiglio Universitario Nazionale ed alla conferenza dei Rettori, per la valutazione dei risultati relativi all’efficienza ed alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema Universitario anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse.

Art. 4 – Risorse
1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di formazione del bilancio preventivo, assegna le risorse necessarie per il funzionamento del Nucleo e per lo svolgimento delle sue attività.
2. Per lo svolgimento delle attività il Nucleo dispone di risorse umane e strumentali assegnate dall’Università e, ove necessario, di risorse anche esterne e si avvale di un apposito Ufficio, il cui responsabile può partecipare alle riunioni qualora il Nucleo ravvisasse la necessità.

Art. 5 – Accesso alle informazione e divulgazione dei risultati
1. L’Università assicura al Nucleo l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo può accedere a tutta la documentazione esistente presso gli Uffici dell’Amministrazione Centrale e delle strutture decentrate, può richiedere informazioni supplementari a tutti gli uffici e centri di spesa e gli stessi sono tenuti a comunicarle con le modalità e nei tempi fissati dal Nucleo. L’Amministrazione universitaria garantisce la necessaria collaborazione affinché il Nucleo sia in grado di espletare con speditezza i propri compiti.
2. Il Nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche.
3. Il Nucleo può disporre audizioni conoscitive di personale interno e, ove necessario, anche di persone estranee all’Università, per ottenere informazioni rilevanti per le proprie determinazioni.

Art. 6 – Diritti e doveri
1. I componenti del Nucleo hanno il dovere di partecipare alle sedute e alle attività programmate.
2. Gli stessi hanno il dovere di riservatezza in ordine alle conoscenze acquisite nello svolgimento del loro mandato e su quelle che dovessero assumere, anche indirettamente, su singole situazioni individuali.
3. I componenti del Nucleo non possono intrattenere rapporti di consulenza con l’Università degli Studi di Reggio Calabria.
4. I singoli componenti possono essere revocati per mancata partecipazione, non giustificata, a più di due sedute del Nucleo.
5. Contestualmente alla nomina, ai singoli componenti del Nucleo è attribuito un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – Convocazione
1. Il Nucleo fissa un calendario delle sedute su base trimestrale in via ordinaria, mentre, in caso di necessità ed urgenza, può essere convocato in via straordinaria.
2. La convocazione con l’ordine del giorno è disposta dal Presidente e deve essere recapitata a mezzo di comunicazione scritta personale almeno 15gg prima del giorno fissato della seduta, fatti salvi i casi di urgenza.
3. La convocazione deve contenere: il giorno, l’ora ed il luogo della seduta, l’indicazione dell’ordine del giorno, nonché l’eventuale documentazione utile per la trattazione degli argomenti previsti in disamina.
4. Il Nucleo è, inoltre, convocato quando almeno tre dei suoi componenti ne faccia richiesta, inviando al Presidente un elenco dei punti da porre all’ordine del giorno.

Art. 8 – Validità delle sedute e delle deliberazioni
1. Le adunanze del Nucleo sono valide quando:
a) tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;
b) sia presente la maggioranza dei componenti.
2. Le adunanze sono presiedute dal Presidente, e in caso di assenza o impedimento, dal docente di ruolo più anziano.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – Pubblicità e verbalizzazione
1. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche.
2. Dei relativi lavori viene redatto verbale a cura del segretario. Detto verbale costituisce l’unico atto pubblico valido a documentare le opinioni espresse e le deliberazioni adottate dal Nucleo.
3. I verbali delle adunanze devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta.
4. Le delibere sono immediatamente esecutive.
5. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Gli stessi sono comunque inoltrati alle strutture oggetto di specifica considerazione.

Art. 10 – Approvazione e modificazione del Regolamento
1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell’approvazione da parte del Senato Accademico.
2. Le relative modifiche sono approvate dal Senato Accademico, su proposta degli organi centrali ovvero del Nucleo.

Art. 11 - Disposizioni generali
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rimanda alle leggi vigenti in materia, allo Statuto dell’Ateneo e ai regolamenti.

INIZIATIVE IN ATTO

I futuri impegni del Nucleo riguarderanno, in parte, la riconsiderazione delle azioni prodotte nel 2001, in parte la trattazione di ulteriori temi, sotto forma di verifiche e di proposte.
Ci si propone, innanzi tutto, di attivare strumenti utili al fine di rendere più visibile il ruolo del Nucleo e la sua attività presso gli organi di governo dell’Ateneo.
Saranno messi in atto iniziative appropriate per stimolare il dialogo tra i vari soggetti preposti al governo dell'Ateneo. In tale ottica si prevede, a tempi brevi, l'organizzazione di una Conferenza di NVI, invitando i principali referenti dei diversi settori d'attività: per la didattica, i Presidi, i Presidenti dei Corsi di laurea, i Comitati di valutazione della Didattica e i responsabili Campus One; per la ricerca, la Commissione di Ricerca d'Ateneo, le Commissioni di Area e i Direttori dei Dipartimenti; per il settore amministrativo, il Direttore amministrativo e i dirigenti di macroarea. Con tempi più lunghi, è prevista l’istituzione di un forum informatizzato permanente e accessibile a tutti, su cui dibattere temi, problemi ed orientamenti del nostro Ateneo.

Con riferimento alla didattica, ai tre livelli formativi previsti dalla riforma e già largamente avviati nell'Ateneo di Reggio Calabria, il Nucleo di Valutazione Interna intende impegnarsi nel monitoraggio e nella valutazione dei nuovi approcci. Ciò, con l'obiettivo di fornire, alle strutture interessate, le informazioni e i suggerimenti necessari per un completo ed efficace sviluppo delle attività; perché l'offerta, solo istituita o già attivata, diventi un utile supporto per la crescita sociale, economica e territoriale della Calabria, per il consolidamento delle attività storiche di questa Regione, per lo sviluppo delle attività emergenti e delle nuove professionalità, per il miglioramento della qualità della vita della regione.

Circa la ricerca, si considera che, in generale, non è più possibile tenere separata la funzione di produzione di idee, progetti e prodotti scientifici e tecnologici da quella di un loro impiego per il soddisfacimento delle esigenze della società. Da qui, l’esigenza di riflettere sui punti critici di questo mondo, quali: la scarsa connotazione "a sistema", l'assenza di una sistematica valutazione, la limitata programmazione e la scarsa propensione alla valorizzazione ed al trasferimento dei risultati.
Rispetto a questi temi, è da prevedere il potenziamento delle attività di autovalutazione (si vedano, a tale proposito, i contributi CRUI), con specifici descrittori e indicatori.
Quest'autovalutazione implica una riflessione attenta sugli obiettivi, una verifica del processo di svolgimento della ricerca e, infine, un consuntivo critico sui risultati conseguiti. Ne consegue che occorre esplicitare modi e mezzi di pubblicizzazione dei risultati all'interno e all'esterno della comunità scientifica, i costi effettivi, la congruità dell’allocazione delle risorse, il trasferimento dei risultati alla didattica e all’ambiente socio-economico esterno, l’avvio di programmi di revisione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, in rapporto a carenze manifestatesi durante lo svolgimento delle ricerche, l'eventuale progettazione di nuovi percorsi in rapporto ai risultati conseguiti.
Recenti indagini definiscono il 95% della ricerca scientifica nazionale ripetitiva ed irrilevante per contenuti e novità. In questo contesto gli Atenei devono misurare le poche risorse finanziarie destinate alla ricerca privilegiando quei progetti che abbiano caratteristiche d'eccellenza per quanto riguarda l’originalità, la rilevanza degli obiettivi, la loro chiarezza, la competenza del coordinatore scientifico, la competenza dei partecipanti al progetto, il valore tecnico scientifico delle metodiche proposte ed infine l’adeguatezza delle risorse disponibili e la congruità dei costi. In tale ottica, è auspicabile un sistema di valutazione costituito da revisori interni ed esterni all’Ateneo come già adottato da numerose Università.
Il Nucleo di Valutazione Interna, ha già avviato una politica e procedure finalizzate all'autovalutazione, in futuro prevede di portare a regime tale politica e di promuovere efficaci iniziative di valutazione interne ed esterne per la ricerca e sperimentazione scientifica.

Le attività amministrative hanno ricevuto finora, all’interno delle Università, un'attenzione inferiore rispetto all’importanza che rivestono. Tutti concordano sul fatto che le attività di ricerca e di didattica non possano essere espletate se non supportate dall’amministrazione; di fatto, l’attenzione degli organi di governo degli Atenei si è normalmente concentrata sui risultati delle attività istituzionali (ricerca e di didattica), mettendo in secondo piano le attività di supporto e di servizio alla realizzazione di questi obiettivi (ufficio concorsi, ufficio tecnico, ragioneria, acquisti, ecc.). Questo quadro è stato aggravato dall’evoluzione recente delle modalità di finanziamento al sistema universitario, che ha aumentato il grado d'autonomia delle Università, lasciandole libere di decidere su come allocare le proprie risorse tra i diversi tipi di personale e permettendo loro di riutilizzare al proprio interno gli eventuali risparmi di risorse derivanti da un incremento dell’efficienza.
Con riferimento a queste nuove possibilità, l'Ateneo di Reggio ha avviato la riorganizzazione della struttura tecnico-amministrativa, con una distribuzione di competenze omogenee per macroaree di attività che deve rispondere in modo corretto e operativo ai punti di maggiore criticità e sofferenza. Si tratta di un'azione articolata e complessa che riguarda: la semplificazione dei procedimenti amministrativi con l'accorpamento di funzioni e competenze e l'attribuzione di autonomie finanziarie e organizzative; la creazioni delle macroaree dirigenziali, strutture di supporto e strutture di segreteria particolari; la previsioni di nuove funzioni (centro studi e sviluppo, marketing, relazioni esterne, ecc); l'implementazione del lavoro di gruppo interfunzionale e l'interattività.
Si tratta di modifiche importanti che richiederenno per molto tempo di ottimizzare l'impiego delle attuali risorse, certamente limitate e aggravate dall'attuale blocco delle assunzioni. Un percorso difficile che dovrà essere supportato da una politica d'indirizzi e da adeguate metodologie per la valutazione in progress dell'efficienza dei nuovi apparati, dell'efficacia dei provvedimenti riorganizzativi e procedurali, delle produttività parziali e complessiva della nuova organizzazione. Ciò dovrà avvenire con l'aiuto del Nucleo di valutazione Interna e, soprattutto, istituendo una struttura di autovalutazione interna alla struttura amministrativa.

COME CONTATTARCI

E-mail: nvi@unirc.it


Redazione Sito Web Via Diana, 3 - 89125 Reggio Calabria - fax (+39) 0965 332201 comunicazione@unirc.it
Sito Web realizzato dal Centro Servizi Informatici di Ateneo Ce.S.I.At.