Dall'art. 3 della Costituzione allo Statuto della Mediterranea, la sezione offre una panoramica sulle norme relative al settore universitario e tutti i documenti che scaturiscono dalla autonomia normativa riconosciuta agli atenei.
Nate come corporazioni nel Medio Evo, le università hanno dato origine ad una copiosa produzione normativa che investe gli aspetti burocratici e organizzativi, quanto quelli squisitamente didattici, oggetto delle diverse e spesso contrastanti riforme che si susseguono fino ai nostri giorni.
In Italia l'università non è un organo dello Stato, ma si configura come ente pubblico istituzionale a fine specifico (indicato all'art. 33, comma 2, della Costituzione).
È dotata, finora, di autonomia didattica, scientifica, di ricerca, amministrativa e contabile. Emana propri statuti e regolamenti, ed la libertà d'insegnamento rende libero il docente di esercitare le proprie funzioni didattiche senza vincoli politici, religiosi o ideologici.
Con l'approvazione della legge Bassanini, è stata avviata la più importante rivoluzione dell'ordinamento universitario italiano che ha inciso particolarmente sull'ordinamento didattico avviando una radicale ridefinizione dei titoli di studio rilasciati dagli Atenei; dall'anno accademico 2001 /2002, con il passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo, la riforma è entrata pienamente in vigore. Nel 2001 è partita la piena operatività del nuovo ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR).
- L.168/89: Istituzione del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST, autonomia, Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità)
- L.341/90: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (DU, SSD, tutorato, CFU)
- L.390/91: Norme sul diritto agli studi universitari (riorganizzazione legislazione in materia di diritto allo studio, tempo parziale, prestito d’onore, FSI, Ente regionale